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ECCO LE INFORMAZIONI PRINCIPALI PER SCEGLIERE IL RIMORCHIO
- se la massa tecnicamente ammissibile rimorchiabile del veicolo motrice è bassa occorre fare attenzione alla tara del rimorchio e il peso del carico
- se il rimorchio è senza freni deve avere una massa massima a pieno carico inferiore a 750Kg e la vettura motrice deve avere un rapporto minimo effettivo pari a 2:1 (esempio rimorchio 600Kg, peso motrice effettivo minimo 1200Kg)
- se l'insieme di veicoli supera 3500Kg come massa massima a pieno carico occorre la patente B96 oppure BE secondo lo schema qui sotto
COSA PERMETTONO DI GUIDARE LE PATENTI?
CLASSE PATENTE | Patente B | Patente B96 | Patente BE |
---|---|---|---|
SPIEGAZIONE | Motrice di categoria B e insieme di veicoli con massa massima a pieno carico fino a 3'500 Kg | Motrice di categoria B e insieme di veicoli con massa massima a pieno carico fino a 4'250 Kg | Motrice di categoria B e insieme di veicoli con massa massima a pieno carico fino a 7'000 Kg |
MASSIMA massa massima pieno carico motrice | 3'499 Kg | 3'500 Kg | 3'500 Kg |
TOTALE masse massime a pieno carico insieme di veicoli | 3'500 Kg | 4'250 Kg | 7'000Kg |
MASSIMA massa massima a pieno carico rimorchio | 3'500 Kg - MMAPC della motrice | 4'250 Kg - MMAPC della motrice | 3'500Kg |
Se si ha già la patente B bisogna rifare esame di teoria? | - | NO | SI |
Se si ha già la patente B, si deve fare un nuovo certificato medico per l'idoneità psicofisica? | - | NO | SI |
Se si intende conseguire la patente B, può conseguire contestualmente anche questa patente? | - | SI | NO |
GLOSSARIO
Massa massima a pieno carico= Massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile = Massa massima autorizzata = MMAPC = si legge nel punto F.1 della "Carta di circolazione" del veicolo motrice o del veicolo rimorchio
Massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile = Massa tecnicamente ammissibile rimorchiabile = la massa effettiva (tara del rimorchio + carico) trainabile dalla motrice, si legge nel punto O.1 della "Carta di circolazione" del veicolo motrice
Insieme di veicoli = motrice + rimorchio
CARRELLO APPENDICE o RIMORCHIO?
CARRELLO APPENDICE
PRO:
- Non necessita del pagamento della "Tassa di proprietà" (bollo)
- Viene considerato parte integrante del veicolo quindi ha SOLO la targa ripetitrice
CONTRO:
- Può essere agganciato SOLO ad un veicolo previa trascrizione sul libretto e collaudo in Motorizzazione (veicolo+rimorchio)
- Al momento del revisione periodica del veicolo si presentare anche il carrello
- In caso di vendita del carrello deve essere “cancellato “ dal libretto del veicolo in Motorizzazione
- In caso di vendita del veicolo deve essere “cancellato” dal libretto dello stesso in Motorizzaione o ceduto assieme al veicolo
- In caso di demolizione del veicolo PRIMA va cancellato altrimenti viene demolito anche quello in automatico (essendo parte integrane del veicolo) e quindi non più trainabile
- Se dopo averlo “cancellato” dal libretto di un veicolo si vuole agganciarlo ad un altro occorre farsi ridare il "documento di conformità" o una copia conforme all’originale, diversamente il rimorchio non lo si può più utilizzare
- I limiti di velocità sono più bassi essendo considerato un AUTOTRENO (autoveicolo + rimorchio)
RIMORCHIO TARGATO per uso generico
PRO:
- Non necessita del pagamento della "Tassa di proprietà" (bollo) (solo alcune regioni richiedono ugualmente il pagamento)
- Può essere agganciato a qualsiasi veicolo munito di gancio traino essendo un mezzo con libretto e targa propria, oltre alla targa ripetitrice
- In caso di vendita o demolizione del veicolo NON serve alcuna pratica legata al rimorchio.
- Al momento della revisione del veicolo NON c’è bisogno di presentare il rimorchio
CONTRO:
- Deve essere immatricolato
- I limiti di velocità sono più bassi essendo considerato un AUTOTRENO (autoveicolo + rimorchio)
- Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome
RIMORCHIO TARGATO per un uso specifico T.A.T.S (Trasporto di Attrezzature Turistiche e Sportive)
contemplati dall’articolo 56, comma 2, lettera f) del codice della strada
per trasporto di barche, cavalli, automobili, motocicli, animali, ecc.
PRO:
- Può essere agganciato a qualsiasi veicolo munito di gancio traino essendo un mezzo con libretto e targa propria, oltre alla targa ripetitrice
- In caso di vendita o demolizione del veicolo NON serve alcuna pratica legata al rimorchio.
- Al momento della revisione del veicolo NON c’è bisogno di presentare il rimorchio
CONTRO:
- Può trasportare solo ciò per cui è stato immatricolato
- Necessita del pagamento della "Tassa di proprietà" (bollo) in base alla portata
- Deve essere immatricolato
- I limiti di velocità sono più bassi essendo considerato un AUTOTRENO (autoveicolo + rimorchio)
- Essendo muniti di propria carta di circolazione, sono soggetti all'obbligo della revisione di cui all'art.80 codice della strada in base a scadenze del tutto autonome
ASSICURAZIONE
sia per "Carrelli appendice" che per "Rimorchi targati"
- In marcia e parcheggiato agganciato al veicolo: è coperto dall'assicurazione RCA del gancio di traino OBBLIGATORIA (una clausola presente nella polizza RCA del veicolo motrice)
- Parcheggiato sganciato dal veicolo: è consigliato assicurarlo per il rischio statico FACOLTATIVO di cui all'art.193/1 del codice della strada (obbligatorio per i rimorchi sopra 3,5t)
IMMATRICOLAZIONE RIMORCHIO
- Preparazione documenti:
- delega per l'agenzia su modulo TT2120 debitamente compilata e firmata dal proprietario del veicolo
- Certificato di conformità (COC) fornito assieme al carrello
- fotocopia documento di identità in vigore del proprietario del veicolo
- nel caso che l'intestatario del veicolo sia una società: dichiarazione sostitutiva legale rappresentante
- fotocopia o registrazione del codice fiscale del proprietario del veicolo